AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017 DI CUI ALLA DGR N. 23 DEL 23/03/2023 – TRIENNIO 2023-2025

31 Marzo 2023
TitoloAVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017 DI CUI ALLA DGR N. 23 DEL 23/03/2023 – TRIENNIO 2023-2025
Ente finanziatoreRegione Lombardia
Obiettivi ed impatto attesiL’obiettivo generale è sostenere progetti collaborativi territoriali con un forte approccio di prossimità che, favorendo il protagonismo e l’iniziativa del territorio e dei cittadini nella definizione e attuazione delle risposte ai bisogni, contribuiscano allo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali. Attraverso la presente misura, si intende inoltre rafforzare la convergenza delle attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del terzo settore verso gli obiettivi della programmazione regionale in ambito sociale, anche nel più ampio quadro della strategia regionale di sviluppo sostenibile (Agenda 2030).
Criteri di eleggibilitàSono ammissibili alla presentazione dei progetti i partenariati composti esclusivamente da enti del terzo settore (ETS) iscritti, alla data di pubblicazione dell’Avviso, al RUNTS e appartenenti alle categorie di seguito dettagliate:

– organizzazioni di volontariato (ODV);

– associazioni di promozione sociale (APS);

– Fondazioni del terzo settore. Nelle more del completamento del processo di popolamento inziale del RUNTS, sono ammesse al finanziamento anche le ODV, APS e Fondazioni del terzo settore che soddisfano una delle seguenti condizioni:

– ODV o APS ancora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.lgs. 117/2017;

Fondazioni del terzo settore iscritte all’anagrafe ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate. Sono altresì ammesse al finanziamento:

– le APS, ODV e Fondazioni del terzo settore regolarmente iscritte in uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore, che hanno adottato un modello organizzativo decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub – provinciali attraverso le quali le stesse operano declinando territorialmente le proprie attività;

– le reti associative, operanti in Lombardia attraverso soggetti associati aventi la tipologia di APS, ODV e Fondazioni del terzo settore, che soddisfano il requisito dell’iscrizione al RUNTS o incluse nell’elenco pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 31 comma 12 e 32 comma 1 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative. Ogni soggetto beneficiario, contraddistinto da un codice fiscale, può aderire ad un massimo di tre partenariati e solo in uno di questi può eventualmente assumere il ruolo di capofila.

 

La composizione minima del partenariato, ai fini dell’ammissibilità al contributo è:

– di almeno quattro enti nel caso di progetti collaborativi su larga scala;

– di almeno due enti nel caso di progetti su piccola scala. ODV, APS e Fondazioni del terzo settore sono gli unici soggetti che, costituiti in partenariato, possono assumere la qualifica di partner effettivo e beneficiare del contributo pubblico.

 

Nel caso di reti associative, resta inteso che non potranno beneficiare delle risorse di cui al presente avviso soggetti associati diversi dalle tipologie sopra richiamate.

 

Tutti i soggetti che compongono il partenariato hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la realizzazione del progetto. I partner devono, quindi, essere in grado di gestire in proprio la realizzazione delle attività progettuali. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

 

È escluso il ricorso all’affidamento di attività del progetto a soggetti terzi. Tutti i soggetti del partenariato per essere ammissibili al finanziamento devono avere sede legale o operativa in Regione Lombardia, intendendosi per tale una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili. Non potranno essere beneficiari del contributo gli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) né enti del terzo settore diversi da quelli sopra elencati, che potranno eventualmente aderire alla rete di sostegno del progetto senza tuttavia ricevere risorse economiche a copertura dei costi eventualmente connessi alla loro partecipazione al progetto.

Contributo finanziario

 

Alla realizzazione dell’iniziativa concorrono le risorse statali complessive per il triennio 2022-2024 contenute nel D.M. n. 141 del 02/08/2022 e definite nel Decreto Direttoriale di approvazione n. 286 del 27/10/2022 allegato alla Nota n. 19184 del 12/12/2022 Comunicazione di avvenuta registrazione dei decreti direttoriali di approvazione degli accordi di programma 2022/2024 – pari a € 9.609.600,00, nonché le risorse di cui al decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 478 del 29.12.2022, concernente l’attribuzione, ai sensi del § 3 del D.M. n. 141/2022, delle sopravvenienze finanziarie derivanti dall’approvazione dei beneficiari dell’Avviso n. 3/2022

– pari a € 473.251,00, per un totale complessivo di € 10.082.851,00, salvo ulteriori risorse che si renderanno disponibili. Il riparto per la realizzazione dei progetti è il seguente:

– Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72, commi 1 e 2, del D.lgs. n.117/2017) risorse pari a € 5.612.465,08;

– Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore (art. 73, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. n.117/2017 risorse pari a € 4.470.385,92.

 

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto e non si configura come “Aiuto di stato”.

Per i progetti collaborativi su larga scala, il costo totale del progetto, pena l’inammissibilità, non potrà essere inferiore a € 100.000 e superiore a € 125.000. Il contributo pubblico è pari all’80%, mentre il cofinanziamento a carico dei soggetti beneficiari è pari al 20%. Per i progetti collaborativi su piccola scala, il costo totale del progetto, pena l’inammissibilità, non potrà essere inferiore a € 39.000 e superiore a € 50.000. Il contributo pubblico è pari all’80%, mentre il cofinanziamento a carico dei soggetti beneficiari è pari al 20%.

Scadenza

 

Domande possono essere presentate a partire dal: 03/04/2023 , ore 10:00

Scadenza  15/05/2023 , ore 17:00

Ulteriori informazioniMicrosoft Word – Bando TS 2023 Allegato A (regione.lombardia.it)

Servizio offerto da Tiziana Beghin, deputata al Parlamento europeo, membro non iscritto.

disclaimer:

Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

Hai bisogno di qualche informazione?

https://www.tizianabeghin.it/wp-content/uploads/2022/02/logo-320x145.png
© Copyright 2022 - Tiziana Beghin
Contatti
Parlamento europeo • Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles