Titolo | Cantieri di lavoro per persone disoccupate 2023-2024 |
Ente finanziatore | Regione Piemonte |
Obiettivi ed impatto attesi | La misura “Cantieri di Lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale” si colloca nel quadro unitario delle politiche attive del lavoro finanziate con risorse del bilancio regionale, del Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte e in sinergia con gli altri strumenti regionali e nazionali disponibili per le politiche di coesione sociale. In considerazione di ciò e per ragioni di uniformità di gestione con altri interventi di politica attiva del lavoro, sono applicati agli interventi a valere sul presente bando – oltre a quanto previsto dalla citata Legge Regionale n. 34/2008 – le disposizioni riguardanti il Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte
La finalità perseguita attraverso la presente misura è la realizzazione di progetti, attivati da parte dei Beneficiari, finalizzati all’inserimento lavorativo in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità,. In particolare si intende rafforzare l’occupabilità in prospettiva del re-inserimento lavorativo e sociale di persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale attraverso l’acquisizione e il consolidamento di competenze professionali e la conoscenza diretta del mondo del lavoro. |
Criteri di eleggibilità | Ai sensi dell’art 32, comma 1, della L.R. n.34 del 22 dicembre 2008, possono essere beneficiari degli interventi i comuni, le comunità montane, loro forme associative, organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e) dell’ Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) e s.m.i. I soggetti beneficiari devono avere sede legale o almeno una sede operativa in Piemonte ed essere iscritti presso l’anagrafe regionale consultabile al link seguente: http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html ù
I beneficiari possono presentare le candidature in forma singola o associata e agiscono in regime concessorio (ex art. 12 della Legge 241/1990 e s.m.i.) con la Regione stessa configurandosi come “soggetti attuatori”.
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Contributo finanziario
| Sono ammissibili al progetto i costi a copertura dell’indennità giornaliera pari a massimo 38,70 euro/giornata per un impegno giornaliero pari a 7 ore. Ll’importo è rivalutato in base all’andamento dell’inflazione rilevato da ISTAT2 ai sensi del comma 4, lett. b), articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34
I singoli progetti del cantiere di lavoro devono essere riferiti ad una sola durata oraria settimanale. Le tipologie di progetto ammesse, in relazione alla durata e all’indennità giornaliera da corrispondere ai partecipanti al cantiere lavoro, sono le seguenti: • cantiere lavoro avente durata da 2 a 6 mesi e da 40 a 130 giornate lavorative per 35 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità giornaliera pari a Euro 38,70; • cantiere lavoro avente durata da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 30 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità giornaliera pari a Euro 33,17; • cantiere lavoro avente durata da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 25 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità giornaliera pari a Euro 27,64; • cantiere lavoro avente durata da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 20 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali con indennità giornaliera pari a Euro 22,11. L’esposizione dei costi a copertura dell’indennità giornaliera avverrà acostireali sulla base di quanto previsto dalle “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni co-finanziate dal PR FSE + 2021- 2027 della Regione Piemonte ad uso del personale delle amministrazioni che gestiscono il fondo sociale europeo e dei beneficiari (All. “B” alla DD. n. 319 del 29/06/2023e s.m.i.). Il preventivo dell’indennità giornaliera viene definito in fase di presentazione del Progetto sulla base dello schema riportato nel Modello n. 2. “Scheda progetto” – Sezione 2 ed è calcolato sulla base dei parametri sopra indicati.
La partecipazione al progetto è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione beneficiaria né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l’assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche. I lavoratori, per la durata del progetto, mantengono la figura giuridica di disoccupati. L’indennità di partecipazione è erogata esclusivamente per i giorni di effettiva prestazione lavorativa. In caso di assenza giustificata è possibile, a discrezionalità delle parti, recuperare entro il mese successivo le ore/giornate di assenza e la corrispondente indennità; qualora non venissero recuperate sono perse. In caso, invece, di assenza ingiustificata le ore/giornate non lavorate non potranno essere recuperate e, conseguentemente, indennizzate. Qualora per esigenze dell’Ente la distribuzione delle ore lavorative nella settimana non potesse essere uniforme, è consentita in via eccezionale, la compensazione settimanale entro il totale delle ore previste. Il cantierista ha, invece, diritto all’indennità giornaliera per i giorni di infortunio, nonché in caso di ricovero ospedaliero e di relativa degenza, esclusivamente nel periodo di durata del cantiere e non oltre il termine del progetto. In caso di infortunio l’indennità è corrisposta secondo le seguenti modalità: • Per il 1° giorno di infortunio e per i successivi 3 giorni non coperti dall’I.N.A.I.L., viene corrisposta l’indennità giornaliera ma il contributo regionale non può superare il 50% della cifra complessiva; • Dal 4° giorno successivo all’infortunio l’I.N.A.I.L. corrisponde il 60% dell’indennità giornaliera.
Il contributo regionale concorre alla copertura della spesa per l’indennità giornaliera sostenuta dagli Enti beneficiari nella misura del 60% dell’importo erogato ai cantieristi.
L’Ente integra il restante 40% non corrisposto dall’I.N.A.I.L.; rispetto alla quota di integrazione a carico dell’Ente il contributo regionale non può superare la metà di quel 40% ed è concesso per i soli giorni di effettiva apertura del cantiere. Pur non configurandosi come un rapporto di lavoro dipendente, la partecipazione al Cantiere di lavoro presuppone che, tra il cantierista e l’Ente attuatore, debba instaurarsi un rapporto di reciproca correttezza, fiducia e collaborazione. Il cantierista è pertanto tenuto all’osservanza dell’orario di lavoro e a svolgere le attività con diligenza così come al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative. |
Scadenza
| Le domande di candidatura dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata dalle ore 9,00 di lunedì 25 settembre 2023 alle ore 16 di venerdì 29 settembre 2023 |
Ulteriori informazioni | All 1_Bando Cantieri di Lavoro persone disoccupate.odt (regione.piemonte.it) |
Servizio offerto da Tiziana Beghin, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
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