Contributi ad enti partecipati da Regione Lombardia

31 Ottobre 2023
Titolo  

Contributi ad enti, associazioni e fondazioni partecipate da Regione Lombardia (2023) 

Ente finanziatore Regione Lombardia  
Obiettivi ed impatto attesi L’art. 8 della l.r. 25/2016, comma 1, stabilisce che “la Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l’attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale, sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale”. Per enti, associazioni e fondazioni partecipate dalla Regione, ai sensi del suddetto articolo 8, si intendono i soggetti per i quali: 1. La partecipazione di Regione Lombardia è prevista da norma di legge; 2. Regione Lombardia ha deliberato l’adesione e la partecipazione ai sensi della l.r. 50/1986.  

Il comma 2 del richiamato art. 8, stabilisce che “la Regione provvede …… a favorire e promuovere la diffusione sull’intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali”.  

Regione Lombardia individua nei soggetti partecipati un efficace strumento e supporto per la realizzazione delle strategie e priorità individuate dagli atti di programmazione in ambito culturale e intende sostenere l’attività dei predetti soggetti, mediante contributi di natura economica e organizzativa in relazione a specifiche proposte progettuali di particolare interesse regionale, di alto livello qualitativo o innovativo, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, efficienza, economicità e imparzialità. 

Criteri di eleggibilità Possono presentare domanda enti, associazioni e fondazioni partecipati da Regione Lombardia o in virtù di specifica norma di legge o di deliberazione della Giunta ai sensi della LR. 50/86, come individuati nell’allegato A della DGR N° 1041/2023 

 

Il beneficiario:  

• è tenuto ad essere in regola con tutti gli obblighi fiscali, sociali e contributivi; • non potrà cumulare il contributo con altre agevolazioni regionali ottenute per le medesime spese;  

• si impegna a conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo; 

• si impegna a non alienare, cedere o distrarre i beni o prodotti oggetto di contributo per un periodo congruo alle finalità di valorizzazione e comunque non inferiore al periodo di ammortamento delle spese;  

• dichiara di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. LGS. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza) eventualmente previsti a suo carico. 

 Inoltre, il beneficiario del contributo è tenuto a:  

– evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia, 

 – apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia, – mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale. 

Contributo finanziario  

 

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a € 1.040.333,00 a valere sul cap. 5.02.104.12083 del bilancio 2023. Tale somma potrà essere incrementata in base a rientri ed economie derivanti da altre misure della Direzione. 

 

 

L’agevolazione è una sovvenzione a fondo perduto. Le iniziative finanziabili ai sensi dell’allegato B alla DGR N° XII /1041 del 02/10/2023, dovranno avere ad oggetto:  

I. Organizzazione e realizzazione di iniziative, eventi, manifestazioni culturali di fruizione da parte della popolazione;  

II. esecuzione di opere o lavori destinati alla valorizzazione dei beni culturali di cui al “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d. lgs. n. 42 del 22.1.2004) o di altri beni, mobili o immobili, nella disponibilità dell’ente richiedente per lo svolgimento della propria attività culturale. In questa voce sono comprese anche le spese tecniche e quelle per la redazione di un piano di valorizzazione; III. realizzazione e/o acquisto di forniture, allestimenti e simili destinati alla valorizzazione dei beni di cui al punto precedente o funzionali all’attività istituzionale dell’Ente richiedente.  

 

Gli interventi di cui ai punti II e III devono riguardare beni di proprietà o nella disponibilità del richiedente, destinati o da destinare alla fruizione pubblica. I lavori possono riferirsi anche a parti di interventi complessi, purché si configurino come lotti funzionali e funzionanti. Le spese ammissibili per gli interventi di cui ai punti II e III sono:  

• costo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli imprevisti;  

• IVA (se costituisce un costo a carico dell’ente);  

• spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini, redazione del piano di conservazione programmata e tutti gli oneri connessi all’attuazione degli interventi);  

• spese per la redazione e la realizzazione di un programma di valorizzazione del bene.  

• Spese per l’acquisto di beni strumentali quali, ad esempio, attrezzature, dotazioni, impianti ecc. Può essere riconosciuto anche un supporto della comunicazione istituzionale e l’utilizzo di spazi regionali, secondo la disciplina regionale in materia di comunicazione e di concessione spazi. Compatibilmente con le risorse previste nella programmazione regionale e sino ad esaurimento delle stesse, nonché sulla base degli esiti dell’istruttoria della Commissione di Valutazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l.r. 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) potranno essere concessi:  

• un contributo a fondo perduto (risorse di parte corrente) per le iniziative di cui al punto I) non superiore al 70% delle spese ammissibili, cioè, spese strettamente legate e funzionali alla realizzazione del progetto. L’IVA è ritenuta ammissibile solo qualora non sia recuperabile o compensabile 

• un contributo in capitale a fondo perduto per gli interventi di cui ai punti II e III non superiore al 50% delle spese ammissibili per lavori, allestimenti e acquisto di beni strumentali.  

 

È ammesso il finanziamento di progetti già avviati nell’anno 2023 purché le relative spese non siano già state interamente liquidate prima della pubblicazione del presente provvedimento. In ogni caso, le attività e gli interventi ammessi a finanziamento devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 

Scadenza 

 

DATA DI APERTURA 1 novembre 2023.  

DATA DI CHIUSURA 31 dicembre 2023 

Ulteriori informazioni  8a5b24218b473354018b5bafe9154f4f (regione.lombardia.it) 

Servizio offerto da Tiziana Beghin, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto. 

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