Finanziamento a fondo perduto a favore delle attività termali ed idropiniche L.R. n. 6/2023.

15 Giugno 2023
TitoloL.R. n. 6/2023. Finanziamento a fondo perduto a favore delle attività termali ed idropiniche.
Ente finanziatoreRegione Piemonte
Obiettivi ed impatto attesiCon la legge regionale n6/2023 viene erogato un contributo straordinario a favore delle attività termali ed idropiniche in particolare:

 

ü  a favore delle Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di promuovere la riapertura e il sostegno al ripristino dei flussi turistici come previsto dall’art. 14 comma 1 della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023

ü  a favore dei turisti che utilizzano i servizi offerti – all’interno dei propri stabilimenti – dalle Aziende e Società Termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell’art. 14 della L.R. n. 6/2023.

Criteri di eleggibilità 

I soggetti ammissibili sono di seguito elencati secondo gli ambiti di intervento:

 

1.    Primo ambito di Intervento (allegato A della D.G.R. n. n. 19-6876 del 15/05/2023), impianti termali già esistenti

 

ü  Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994

ü  sono gestori di impianti termali e idropinici e titolari di concessione ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994 con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;

ü  sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;

ü  sono imprese attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura e che si impegnano a garantire l’apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, anche non continuativi (almeno due mesi nei casi degli impianti situati oltre i 1.000 metri s.l.m.);

ü  non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, non hanno in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

ü  non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

ü  sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.

 

 

 

Secondo ambito di Intervento (allegato A della D.G.R. n. n. 19-6876 del 15/05/2023), nuovi impianti termali

 

ü  Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994

ü  si impegnano ad aprire entro il 31/12/2023 nuovi impianti termali e idropinici sul territorio della Regione Piemonte e sono concessionari ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994. Eventuali proroghe dei termini di apertura, devono essere preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti e non possono avere durata superiore agli 8 mesi, pena la revoca del contributo concesso.

ü  sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;

ü  sono concessionari di ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994;

ü  sono attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura;

ü  non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

ü  non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

ü  sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.

 

Voucher servizi

 

ü  Aziende e Società Termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994

ü  Soggetti privati per l’ingresso negli impianti termali e idropinici e per la fruizione dei servizi offerti all’interno degli impianti stessi.

Contributo finanziario

 

L’importo del contributo sarà calcolato, fermo restando il limite massimo d’aiuto erogabile in regime di de minimis, ripartendo l’importo massimo di tra le istanze di contributi ritenute ammissibili secondo i suddetti requisiti, proporzionalmente al fatturato effettuato per le prestazioni in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale nell’annualità pre-pandemia (1/01/2019 – 31/12/ 2019) o all’ultimo anno di attività, se antecedente al 2019. In caso di imprese aperte nell’ultimo anno di attività del periodo pre-pandemico o con sede operativa ubicata oltre i 1.000 metri slm, la quota di contributo verrà calcolata in proporzione ai mesi di effettiva apertura.

 

Dotazione finanziaria

Primo ambito di Intervento impianti termali già esistenti – Euro 700.000,00

Secondo ambito di Intervento nuovi impianti termali – Euro 100.000,00

Voucher servizi – Euro 200.000,00

 

 

Sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute dal 01.01.2023 al 31.12.2023:

• costi fissi e costi del personale dedicato (dipendente) per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;

• costi di manutenzione sostenuti per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;

• altri costi di gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;

• I.V.A. se costituisce un costo d’esercizio. Se l’imposta non costituisce un costo d’esercizio e viene recuperata, sarà esclusa dal conteggio per la determinazione del contributo

Scadenza

 

30/06/2023 ore  12:00
Ulteriori informazioni

 

 

Servizio offerto da Tiziana Beghin, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.

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