Titolo | L.R. n. 6/2023. Finanziamento a fondo perduto a favore delle attività termali ed idropiniche. |
Ente finanziatore | Regione Piemonte |
Obiettivi ed impatto attesi | Con la legge regionale n6/2023 viene erogato un contributo straordinario a favore delle attività termali ed idropiniche in particolare:
ü a favore delle Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di promuovere la riapertura e il sostegno al ripristino dei flussi turistici come previsto dall’art. 14 comma 1 della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 ü a favore dei turisti che utilizzano i servizi offerti – all’interno dei propri stabilimenti – dalle Aziende e Società Termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell’art. 14 della L.R. n. 6/2023. |
Criteri di eleggibilità | I soggetti ammissibili sono di seguito elencati secondo gli ambiti di intervento:
1. Primo ambito di Intervento (allegato A della D.G.R. n. n. 19-6876 del 15/05/2023), impianti termali già esistenti
ü Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994 ü sono gestori di impianti termali e idropinici e titolari di concessione ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994 con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte; ü sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande; ü sono imprese attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura e che si impegnano a garantire l’apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, anche non continuativi (almeno due mesi nei casi degli impianti situati oltre i 1.000 metri s.l.m.); ü non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, non hanno in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; ü non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); ü sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.
Secondo ambito di Intervento (allegato A della D.G.R. n. n. 19-6876 del 15/05/2023), nuovi impianti termali
ü Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994 ü si impegnano ad aprire entro il 31/12/2023 nuovi impianti termali e idropinici sul territorio della Regione Piemonte e sono concessionari ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994. Eventuali proroghe dei termini di apertura, devono essere preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti e non possono avere durata superiore agli 8 mesi, pena la revoca del contributo concesso. ü sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande; ü sono concessionari di ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994; ü sono attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura; ü non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; ü non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); ü sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.
Voucher servizi
ü Aziende e Società Termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994 ü Soggetti privati per l’ingresso negli impianti termali e idropinici e per la fruizione dei servizi offerti all’interno degli impianti stessi. |
Contributo finanziario
| L’importo del contributo sarà calcolato, fermo restando il limite massimo d’aiuto erogabile in regime di de minimis, ripartendo l’importo massimo di tra le istanze di contributi ritenute ammissibili secondo i suddetti requisiti, proporzionalmente al fatturato effettuato per le prestazioni in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale nell’annualità pre-pandemia (1/01/2019 – 31/12/ 2019) o all’ultimo anno di attività, se antecedente al 2019. In caso di imprese aperte nell’ultimo anno di attività del periodo pre-pandemico o con sede operativa ubicata oltre i 1.000 metri slm, la quota di contributo verrà calcolata in proporzione ai mesi di effettiva apertura.
Dotazione finanziaria Primo ambito di Intervento impianti termali già esistenti – Euro 700.000,00 Secondo ambito di Intervento nuovi impianti termali – Euro 100.000,00 Voucher servizi – Euro 200.000,00
Sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute dal 01.01.2023 al 31.12.2023: • costi fissi e costi del personale dedicato (dipendente) per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando; • costi di manutenzione sostenuti per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando; • altri costi di gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando; • I.V.A. se costituisce un costo d’esercizio. Se l’imposta non costituisce un costo d’esercizio e viene recuperata, sarà esclusa dal conteggio per la determinazione del contributo |
Scadenza
| 30/06/2023 ore 12:00 |
Ulteriori informazioni |
Servizio offerto da Tiziana Beghin, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
Disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.