Titolo | INTERVENTO A FAVORE DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI – RISORSE 2022 |
Ente finanziatore | Commissione europea Regione Lombardia FESR Fondo europeo di sviluppo regionale |
Settore di riferimento | Impresa e Industria |
Obiettivi ed impatto attesi | La finalità del bando è di sostenere l’attività economica/la liquidità di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici che ha subito un impatto negativo a causa dei provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la diffusione del COVID-19 che ne hanno determinato la chiusura e/o forti limitazioni all’accesso
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Criteri di eleggibilità | Possono presentare richiesta di contributo imprese regolarmente iscritte in camera di commercio, che svolgano un’attività economica che rientri in almeno una delle seguenti definizioni al momento della domanda: Parco tematico, Parco di divertimento (codice Ateco di riferimento 93.21.01), con sede stabile o permanente ai sensi dell’art. 2 lett. D) del DM 18 maggio 2007: “ d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;” in possesso di licenza di esercizio; Giardino zoologico compresi gli acquari (codice Ateco di riferimento 91.04), ai sensi dell’art. 2 del D. lgs. 21 marzo 2005, n. 73 “per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all’anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività” in possesso di licenza ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto legislativo. Parco geologico – in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall’UNESCO, un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica.
Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d’interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico. La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata sul territorio lombardo. Possono accedere al contributo le imprese di dimensioni micro, piccole, medie e grandi e devono risultare attive al momento della presentazione dell’istanza; Inoltre, le imprese richiedenti devono contemporaneamente rispondere ai seguenti requisiti: − essere imprese soggette nell’annualità 2020 alla sospensione dell’attività, agevolata con la presente iniziativa, in conseguenza di un provvedimento volto al contenimento dei rischi connessi all’emergenza epidemiologica aver subito un calo dei ricavi confrontando il dato nell’anno 2019 e quello inferiore del 2020.
I requisiti di ammissibilità potranno essere autocertificati dai soggetti che presentano domanda di ammissione al contributo. L’Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertarne la regolarità
I beneficiari con requisiti soggettivi individuati possono presentate domanda di agevolazione se posseggono contemporaneamente i seguenti ulteriori requisiti oggettivi: − essere imprese soggette nell’annualità 2020 alla sospensione dell’attività, agevolata con la presente iniziativa, in conseguenza di un provvedimento volto al contenimento dei rischi connessi all’emergenza epidemiologica; − aver subito un calo dei ricavi confrontando il dato nell’anno 2019 e quello inferiore del 2020 (il dato tenuto in considerazione è la voce A1 del conto economico “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” o dato analogo per quei soggetti non tenuti a redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dal Codice Civile) |
Contributo finanziario
| La dotazione finanziaria complessiva ammonta ad euro 2.972.029,47 Il contributo è concesso a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione. Ai sensi dell’art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è applicata la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Ciascuna impresa ha diritto ad un solo ristoro sulla presente iniziativa. Le risorse sono assegnate ai soggetti richiedenti in maniera proporzionale alla variazione di ricavi subita tra l’anno 2019 e il 2020, al netto del contributo eventualmente percepito in ristoro del medesimo danno con il d.d.u.o 17767/2021, fino ad un importo massimo di 200.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. |
Scadenza
| E’ possibile presentare domande dal: 05/10/2022 , ore 10:00 Scade il: 04/11/2022 , ore 12:00 |
Ulteriori informazioni | 8a5b2059837e9a4a0183883b2e97423e (regione.lombardia.it) |
Servizio offerto da Tiziana Beghin, deputata al Parlamento europeo, membro non iscritto.
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