Titolo | Parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, strutture semiresidenziali per disabili, servizi in ambito sportivo |
Ente finanziatore | Regione Lombardia |
Obiettivi ed impatto attesi | Il provvedimento intende promuovere una più ampia diffusione sul territorio degli interventi, con l’obiettivo di favorire i processi di socializzazione e di integrazione delle persone comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, contribuendo, di riflesso, anche ad una maggiore integrazione delle famiglie, attraverso l’attivazione delle seguenti linee di intervento: ‐ Linea 1: attuazione di attività ludico – sportive quali la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi; ‐ Linea 2: creazione di percorsi naturalistici accessibili; ‐ Linea 3: ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili; ‐ Linea 4: organizzazione di servizi in ambito sportivo.
L’iniziativa aderisce alle finalità indicate nel D.M. del 29 novembre 2021 ed è in continuità con le precedenti edizioni, favorendo l’inclusione delle persone disabili, migliorandone la qualità di vita e il benessere psicofisico. |
Criteri di eleggibilità | I soggetti ammissibili sono i seguenti :
Linea 1 – PARCO GIOCO INCLUSIVO Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane fino a un massimo di 40 mila abitanti (popolazione al 01.01.2021, fonte Istat) ed Enti Parco di Regione Lombardia. SONO ESCLUSI gli Enti già beneficiari di un contributo a seguito di partecipazione al bando 2018 (d.d.u.o. 6 agosto 2018 – n. 11713 ex DGR 502/2018), al bando 2020-2021 (d.d.s. 22 luglio 2020 – n. 8839 ex DGR 3364/2020 e DGR 4904/2021) al bando 2022 (d.d.u.o. 7 aprile 2022 – n. 4741 ex DGR 6172/2022) e alla realizzazione di parchi gioco inclusivi (DGR 4381/2021 e DGR 6047/2022).
Linea 2 – PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane fino a un massimo di 40 mila abitanti (popolazione al 01.01.2021, fonte Istat) ed Enti Parco di Regione Lombardia.
Linea 3 – RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane.
Linea 4 – SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane fino a un massimo di 40 mila abitanti (popolazione al 01.01.2021, fonte Istat). Ogni soggetto può presentare un solo progetto (Linea 1 o Linea 2 o Linea 3 o Linea 4) per una unica area.
Per la Linea 1 e la Linea 2, i soggetti proponenti devono individuare un’unica area e all’atto della presentazione della domanda, devono essere proprietari dell’area interessata dal progetto (area catastalmente identificata di proprietà del soggetto richiedente) e in possesso dell’autorizzazione o della richiesta all’ente competente, in caso di area soggetta a vincoli.
Per la Linea 3, i soggetti proponenti devono individuare un’unica struttura semiresidenziale (CSE o SFA) e all’atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente, può essere proprietario della struttura (struttura catastalmente identificata di proprietà del soggetto richiedente) o solo gestore del servizio. |
Contributo finanziario
| Dotazione finanziaria Sono destinate risorse complessive per un importo pari a euro 4.107.938,15, di cui euro 1.107.938,15 a carico delle risorse statali D.M. del 29 novembre 2021 ed euro 3.000.000,00 a carico delle risorse regionali:
· Linea 1: euro 2.107.938,15 (di cui euro 2.000.000,00 risorse Regionali ed euro 107.938,15 risorse ministeriali); – · Linea 2: euro 1.000.000,00 (risorse Regionali); · Linea 3: euro 500.000,00 (risorse ministeriali); · Linea 4: euro 500.000,00 (risorse ministeriali).
Le risorse regionali della Linea 1 (euro 2.000.000,00) e della Linea 2 (euro 1.000.000,00) sono destinate, oltre ai Comuni e alle Unioni dei Comuni fino a 40 mila abitanti, alle Comunità Montane fino a 40 mila abitanti e gli Enti Parco di Regione Lombardia. Regione Lombardia potrà riassegnare gli eventuali residui di ciascuna Linea di intervento, compatibilmente con le finalità e proporzionalmente alle risorse necessarie, per lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse di ciascuna Linea.
Il contributo regionale è a fondo perduto:
Linea 1, Linea 2 e Linea 4: ‐ fino al 95% della spesa ammissibile, con una quota di cofinanziamento minimo del 5% dell’importo complessivo delle spese ammissibili; ‐ minimo euro 10.000 e massimo euro 30.000. Linea 3: ‐ fino al 80% del massimo della spesa ammissibile pari a euro 100.000,00, con una quota di cofinanziamento minimo del 20% dell’importo complessivo delle spese ammissibili; ‐ minimo euro 10.000 e massimo euro 80.000.
L’erogazione del contributo concesso avviene in due tranche (acconto+saldo): 1. 65% a seguito dell’accettazione del contributo e della richiesta di erogazione acconto (punto C4.a); 2. 35% a saldo a seguito dell’approvazione della rendicontazione finale (paragrafo C4.b); ‐ una tranche (saldo) 1. 100% a saldo a seguito dell’approvazione della rendicontazione finale (paragrafo C4.b). Non verranno concesse agevolazioni (nemmeno indirettamente) a soggetti che svolgono attività economica come definita al punto 2 “Nozione di impresa e attività economica” della Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01e l’intervento non rileva ai fini dell’applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato |
Scadenza
| Domande dal: 18/01/2023 , ore 10:00 Scade il: 24/02/2023 , ore 12:00 |
Ulteriori informazioni | Microsoft Word – 2023-Allegato A) Avviso (regione.lombardia.it) |
Servizio offerto da Tiziana Beghin, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
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