Titolo | Finanziamento a fondo perduto per il ripristino dai danni occorsi in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle province di Como, Sondrio e Varese nel periodo 3 luglio – 8 agosto 2021. |
Ente finanziatore | Lombardia |
Obiettivi ed impatto attesi | I contributi di cui ai presenti criteri sono finalizzati -secondo quanto esplicitato nell’Allegato C all’Ordinanza n. 996/2023 – al ristoro dei danni occorsi presso le sedi di attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende operanti nel settore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese. Nello specifico, i contributi sono finalizzati: a) alla delocalizzazione dell’immobile, previa demolizione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso comune o in altro comune della medesima regione o provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area in cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l’immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l’avvenuta esecuzione, a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni. La demolizione dell’immobile da delocalizzare è precondizione necessaria per l’accesso al contributo e sull’area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari; non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l’immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC 20181 e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale; b) alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto, previa demolizione dell’immobile se necessaria; c) al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (compresi gli impianti funzionali all’abitabilità dell’immobile) nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività; d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso; e) all’acquisto discorte di materie prime,semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso; f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche nel caso in cui si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo; g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all’esercizio esclusivo dell’attività economica e produttiva; h) al ripristino di aree/fondi esterni all’immobile sede legale e/o operativa dell’attività economica e produttiva, qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione. |
Criteri di eleggibilità | Possono essere beneficiarie del contributo, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi dal 3 luglio all’8 agosto 2021 e già segnalati con gli appositi moduli C1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive», le imprese, anche operanti nel settore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile: • proprietarie dell’immobile sede dell’attività economica e produttiva; • aventi titolo di reale o personale godimento (ad es. usufrutto, affitto, comodato etc.) per l’esercizio dell’attività economica e produttiva in immobili di proprietà di soggetti terzi; • proprietarie di edifici, anche residenziali, o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l’attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, In ogni caso, a presentare la domanda di contributo deve sempre essere il legale rappresentante dell’attività economica e produttiva. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell’evento calamitoso: a.) La sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive. Per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall’evento calamitoso. b.) Oggetto dell’attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall’impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell’ambito delle sue prerogative (oggetto sociale). Si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione, che può essere abitativa o produttiva. L’immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell’evento calamitoso l’impresa, per l’esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad es. usufrutto) o detiene a titolo personale di godimento (ad es. affitto, comodato). |
Contributo finanziario
| Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo di seguito indicate. Qualora le spese validate come ammissibili dal soggetto attuatore dell’istruttoria producano un contributo potenziale eccedente il predetto massimale, sarà onere dell’Organismo Istruttore determinare il contributo massimo concedibile, riducendo il contributo potenzialmente maturato fino a concorrenza del massimale di euro 450.000,00. Per le domande di contributo riguardanti: a) il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (cfr. par. 2.1, lett. c), il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al paragrafo 5.2; b) la ricostruzione nel medesimo sito dell’immobile distrutto (cfr. par. 2.1, lett. b) o la delocalizzazione in altro sito dell’immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di altro immobile (cfr. par. 2.1, lett. a), nella perizia asseverata, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l’immobile aveva prima dell’evento calamitoso ed il contributo è concesso fino al 50% del minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l’acquisto di un immobile in altro sito. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita; c) il ripristino dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso (cfr. par. 2.1, lett. d), il contributo è concesso fino all’80% del minor valore di cui al paragrafo 5.2; d) l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso (cfr. par. 2.1, lett. e), il contributo è concesso fino all’80% del minor valore di cui al paragrafo 5.2; e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati (cfr. par. 2.1, lett. f) il contributo è concesso fino al 50%, se si qualificano come beni immobili, e fino all’80%, se si qualificano come beni mobili, del minor valore f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all’esercizio esclusivo dell’attività economica e produttiva (cfr. par. 2.1, lett. g), il contributo è concesso fino all’80% del minor valore g) il ripristino di aree/fondi esterni all’immobile, sede legale e/o operativa dell’attività economica e produttiva, qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione (cfr. par. 2.1, lett. h), il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al paragrafo 5.2. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 2.1. b) (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell’importo al netto dell’aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermo restando il massimale complessivo sopra indicato. |
Scadenza
| 8/08/2023 , ore 16:00 |
Ulteriori informazioni | OCDPC 996/23. Eventi calamitosi 3 luglio – 8 agosto 2021 – Province Como, Sondrio e Varese: contributi alle attività economiche e produttive (OCDPC 798/21) | Bandi online (regione.lombardia.it) |
Servizio offerto da Tiziana Beghin, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
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