Titolo | SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE |
Ente finanziatore | Regione Lombardia |
Obiettivi ed impatto attesi | Il bando “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere” (di seguito, per brevità, bando) è una misura di Regione Lombardia attivata nell’ambito dell’Azione 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia. 2. La Giunta regionale, con Deliberazione n. 7538 del 15 dicembre 2022, ha approvato i criteri attuativi della misura che intende promuovere gli investimenti delle strutture ricettive per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità ambientale, oltre che alla luce della crisi innescatasi a seguito del conflitto russo-ucraino e della crisi energetica che rendono ancor più necessaria l’esigenza di sostenere la propensione agli investimenti dirottata sui costi di gestione.
A tale fine sono state individuate le seguenti linee di intervento: 1) la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere, in esercizio alla data di presentazione della domanda, gestite in forma giuridica d’impresa; 2) la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d’impresa.
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Criteri di eleggibilità | Possono partecipare le PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo:
in caso di riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera già esistente alla data di presentazione della domanda
• esercitano, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l’attività:
– ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
– ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
– ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 28 (locande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;
• hanno una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia presso la quale è esercitata l’attività ricettiva oggetto di intervento;
• risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);
• dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.
in caso di nuova struttura ricettiva
• dichiarano l’intenzione di esercitare una delle seguenti tipologie di attività ricettiva da comprovare mediante ottenimento, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo, di SCIA o altro titolo abilitativo:
– ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
– ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
– ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 28 (locande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;
• dichiarano l’intenzione di attivare, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo, una sede operativa in Lombardia presso la quale esercitare l’attività ricettiva oggetto di intervento;
• risultano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);
• dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche. |
Contributo finanziario
| Caratteristiche dell’agevolazione L’agevolazione è concessa come contributo fondo perduto pari a massimo il 50% delle spese complessive ammissibili entro l’importo massimo concedibile pari a 500 mila euro in caso di applicazione del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi” ed entro l’importo massimo concedibile pari a 200 mila euro in caso di applicazione del “Regolamento De Minimis”.
L’investimento minimo totale ammissibile deve essere di almeno 80 mila euro.
Sono ammissibili le spese relative a:
· arredi, macchinari e attrezzature hardware e software · opere edili-murarie e impiantistiche · progettazione e direzione lavori per un massimo dell’8% delle opere edili-murarie e impiantistiche · spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili
Per il dettaglio si rimanda all’art. “B.3 – Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità” del testo del bando.
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Scadenza
| Presentazione domande dalle ore 12:00 del 4 maggio 2023 alle ore 12:00 del 29 giugno 2023 |
Ulteriori informazioni | get_file (finlombarda.it) |
Servizio offerto da Tiziana Beghin, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
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